Economics and Markets Lab
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Author Topic: Associazione e sito  (Read 8650 times)
clockworkgold
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« Reply #15 on: December 13, 2007, 05:47:53 PM »

La missione della nostra associazione è quella di stimolare il dibattito economico, con particolare riguardo alla difesa del patrimonio e al ritorno ad una moneta sana (detto così a memoria).

Per partecipare a un dibattito e ritenere importante che ci sia e quindi che valga la pena stimolarlo non c'è bisogno di essere d'accordo su tutto, anzi... se già sei d'accordo su tutto che dibattito fai? Quello di quelli che si battono le manate sulla spalla a vicenda dicendo quanto siam bravi!

Anche noi abbiamo da tempo riflettuto sulla storia dell'associazione, e dopo esserci opportunamente informati abbiamo concluso che è l'unica forma societaria che ha senso per noi.

Convinto?
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Roberto
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« Reply #16 on: December 13, 2007, 07:17:21 PM »

Scusa Saldisaldi ma che differenza fa tra pagare una quota ad un'associazione e pagare la quota di un sito?

Capisco la differenza teorica, ma dal punto di vista pratico non cambia nulla.
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momus
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« Reply #17 on: December 13, 2007, 11:36:42 PM »

dai saldsaldi l'unica possibiltà di poter continuare a leggere Usemlab

è quella di associarsi , tranquillo non sono previste marchiature austriache  Grin
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Aut tace aut loquere meliora silentio.

Salvator Rosa  "Autoritratto"
National Gallery  London
L.Baggiani
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« Reply #18 on: December 14, 2007, 10:18:32 AM »

a me pare che la posizione di saldi saldi sia intellettualmente molto onesta: non voglio "associarmi" ma voglio contribuire all'esistenza di un ente che non approvo in tutto ma di cui riconosco l'importanza (meglio di Rousseau, saldisaldi ci mette pure i soldi).
c'è da chiedersi se un contributo diverso dalla quota di associazione comporti qualcosa a livello amministrativo-contabile-fiscale, et je ne sais pas. Franceso che dice?
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Francesco
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« Reply #19 on: December 14, 2007, 10:40:56 AM »

non saprei, di queste cose non me ne intendo, la fiscalità e i problemi fiscali mi fanno venire l'orticaria solo a sentirne parlare. magari si può risolvere la questione con una semplice donazione all'associazione senza per forza associarsi.
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Roberto
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« Reply #20 on: December 14, 2007, 11:01:38 AM »

Quote
me pare che la posizione di saldi saldi sia intellettualmente molto onesta: non voglio "associarmi" ma voglio contribuire all'esistenza di un ente che non approvo in tutto ma di cui riconosco l'importanza

Anche se fino a qualche tempo fa il fiscale era il mio lavoro non ho mai lavorato con le associazioni, quindi non so se essa possa vendere abbonamenti. Ma ripeto, alla fine che cambia. Io in passato sono stato socio del WWF solo perché nell'oasi della mia zona facevano un ottimo lavoro. Per il resto c'erano un sacco di aspetti che non condividevo. Se si vuole madare avanti questo progetto perché ci si crede ci si associa. Nessuno, credo, sarà marchiato a fuoco. Mi sembrano questioni di lana caprina.
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L.Baggiani
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« Reply #21 on: December 14, 2007, 02:21:15 PM »

Roberto,
magari tu non marchi nessuno perché giustamente non te ne frega nulla; non è detto che altri non lo facciano, né è detto che per tutti non faccia differenza che il proprio nome figuri comunque associato a qualcuno o qualcosa. Per Saldisaldi fa differenza.
Mi sa che come semplice donazione possa passare senza problemi, essendo usemlab una associazione. Per Saldisaldi non si hanno consequenze (al massimo dedurrà una quota ridicola di tasse nella prossima dichiarazione dei redditi), per Usemlab al più dovrà avere un registro con l'elenco dei donanti e delle somme, tutto qui.
Francesco, sento un commercialista?
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L.Baggiani
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« Reply #22 on: December 14, 2007, 02:27:55 PM »

conferma dal commercialista: la donazione diventa somma deducibile dalle imposte per il donante, e semplicemente una voce d'entrata nel registro incassi/pagamenti dell'associazione.
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clockworkgold
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« Reply #23 on: December 14, 2007, 06:37:30 PM »

mi sa che ti sbagli, Leonardo, o semplicemente con il commercialista non vi siete detto tutto.
La donazione va bene, funziona come dici, ma se c'è un servizio in contraccambio si configura la frode fiscale. E nel nostro caso ci sarebbe un servizio in contraccambio: l'accesso al sito ed al forum con tutte le informazioni che vi ci si possono trovare.
La quota associativa invece fa entrare il socio in una figura diversa, dove ha di diritto accesso a tutto quello che fa l'associazione, eventualmente anche ad un costo, perché no, ma comunque esentasse ed esente IVA. Non è attività commerciale ma attività associativa.
Il commercialista queste cose le sa, ma gli devi fare la domanda giusta.
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Francesco
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« Reply #24 on: December 14, 2007, 06:50:39 PM »

clockwork non sono convinto di questo. noi dentro il sito domani possiamo far entrare chi vogliamo, non necessariamente solo ed esclusivamente gli associati, cioè anche se abbiamo stabilito che per entrare bisogna associarsi, in modo da poter finanziare i costi di hosting e manutenzione del sito questa non è conditio sine qua non per potervi accedere, nello statuto non mi pare ci sia scritto niente del genere.
quindi non ci vedrei nessun conflitto o caso di frode fiscale: fai la donazione all'associazione e in tal caso ti metto a disposizione anche un'area riservata generalmente ai soci. i servizi veri e propri per me sono ben altri, magari i futuro saranno dei servizi di consulenza a sconto per gli associati, rispetto a chi invece non lo è. o uno sconto su un eventuale libro pubblicato dall'associazione, etc etc
« Last Edit: December 14, 2007, 06:52:34 PM by Francesco » Logged
ATTIILA
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« Reply #25 on: December 14, 2007, 06:57:46 PM »

2. Le liberalità alle ALLE ONLUS
La nuova deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle ONLUS
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività, a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Più precisamente:

• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. (vedi capitoli 3, 5 e Cool.

È necessario, inoltre, che il beneficiario dell’erogazione:

• tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
• rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.

Inoltre è consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati,
si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.

Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Divieto di cumulo. Questa nuova deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.

La detrazione d'imposta sulle erogazioni liberali alle ONLUS
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della nuova deduzione introdotta dal decreto legge sulla competitività. In quest’ultimo caso l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.


La deduzione delle erogazioni delle imprese
In alternativa alla nuova deducibilità introdotta dal citato decreto sulla competitività, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.

Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

Cessioni gratuite di beni delle imprese
Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è stata introdotta una particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:

• cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l’utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
• cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
- si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall’impresa per la realizzazione o l’acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato).

Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l’impresa cedente quanto la ONLUS beneficiaria devono rispettare alcuni adempimenti (indicati in tabella).

IMPRESA CEDENTE ONLUS
ha l’obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni
(la comunicazione è esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore)  dichiarazione da rilasciare all’impresa donante; in essa occorre attestare l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo diretto
deve annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese
deve conservare la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS nei cui confronti ha effettuato la cessione

Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.

Costi del personale per prestazioni erogate in favore delle ONLUS
Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.

In pratica, è consentito alle imprese “dare in prestito” i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.

Qualche informazione in più sulle ONLUS
Possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. La qualifica di ONLUS invece è espressamente esclusa agli enti pubblici, alle società commerciali diverse da quelle cooperative, alle fondazioni bancarie, ai partiti e ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro e alle associazioni di categoria.

Oltre a rispettare una serie di vincoli statutari, gli enti che intendono assumere la qualifica di ONLUS devono operare nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale tassativamente nei seguenti settori di attività:
1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (con esclusione dell’abituale attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi);
9. promozione della cultura e dell’arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Nella categoria delle ONLUS sono comprese anche le c.d. “ONLUS di diritto” e cioè gli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali, le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri (c.d. ONG, vedi più avanti) e le cooperative sociali iscritte nella “sezione a mutualità prevalente” dell’Albo Nazionale delle società cooperative (sostitutivo dei soppressi registri prefettizi).

Sono inoltre considerate ONLUS c.d. “parziali”, limitatamente all’esercizio delle attività sopra elencate, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.

Per acquisire la qualifica di ONLUS gli enti interessati devono presentare una apposita comunicazione presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione; alla comunicazione deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva o in alternativa copia dello statuto o dell’atto costitutivo.

Questo controllo preventivo a cura dell’Agenzia delle Entrate consente così l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS che ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

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clockworkgold
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« Reply #26 on: December 14, 2007, 07:02:28 PM »

bisogna chiedere ad un commercialista
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Roberto
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« Reply #27 on: December 14, 2007, 07:28:00 PM »

Io continuo a non capire. Ma associamoci e basta. Non si sa nenache se si va avanti. Poi tra un anno se il discorso prosegue si potranno valutare ste sfumature. Se no va a finire che i soldi dei primi associati anziché all'hosting e a ripagare chi lavora per l'associazione vanno al commercialista.
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matpen
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« Reply #28 on: December 14, 2007, 07:30:35 PM »

io direi che se uniamo quanto detto da attiila e quanto dico qui io, siamo più bravi di un commercialista  Grin

"quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali o per attività commerciali occasionali), dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta."

"Se l'associazione svolge attività commerciale abituale (ed è quindi dotata di partita IVA) dovrà rilasciare, se richiesta, la fattura, o altrimenti lo scontrino o la ricevuta fiscale."

"La partita IVA è necessaria solo se si svolge attività commerciale abituale"

"La partita IVA non è necessaria per alcune attività escluse dal campo di applicazione dell'imposta: per es. le attività commerciali occasionali. (l'occasionalità dell'attività non è definita per legge infatti esistono numerosissimi contenziosi.)

Basta?
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Matteo

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« Reply #29 on: December 15, 2007, 10:18:21 AM »

no, non ci siamo capiti!

Io dicevo che le donazioni vanno benissimo e le possiamo accettare e possiamo rilasciare ricevuta e sono detraibili eccetera, ma che NON POSSIAMO DARE QUALCOSA IN CAMBIO DELLA DONAZIONE altrimenti si configura la frode fiscale. Ieri sera un mio amico commercialista mi ha confermato che è così.

Mi ha anche detto una cosa interessante:
che lui sarebbe molto interessato ad entrare nel sito e leggere quello che scriviamo, avendo letto le cose che stanno fuori, e che l'unica cosa che per ora lo trattiene è il fatto che non è dichiarata in modo evidente una garanzia di privacy, tipo i vostri dati non saranno resi disponibili a nessuno (incluso il fatto che siete soci) se cliccate su questo quadratino qui.

Per la verità mi ha detto anche un'altra cosa: che era stato già tentato ad associarsi comunque, ma non ha trovato indicazioni su come effettuare il pagamento.
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